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REGIO DECRETO-LEGGE 11 luglio 1923, n. 1545

Modificazioni al Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, riguardante la tariffa dei dazi doganali e il trattamento doganale di alcune merci originarie e provenienti da paesi ammessi a godere della clausola della Nazione più favorita. (023U1545)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/07/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  27-7-1923 al: 5-10-1936
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, che approva la nuova tariffa doganale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato, per l' industria, commercio e lavoro, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, delle finanze e dell'agricoltura; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Nella tariffa generale dei dazi doganali approvata col R. decreto 9 giugno 1921, n. 806, sono introdotte le modificazioni risultanti dagli allegati A, B, C, firmati, d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

A partire dalla stessa data e fino al termine dei trattati in vigore, le merci indicate nell'allegato D, al presente decreto, pure firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente, originarie e provenienti da paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita, saranno sottoposte ai dazi ridotti per esse rispettivamente stabiliti dallo stesso allegato.

Il capoverso dell'art. 2 dello stesso decreto è così modificato:
«Il Governo del Re è autorizzato a ridurre, con decreto da comunicare al Parlamento, i coefficienti di maggiorazione quando ciò sia richiesto dalle mutate condizioni della produzione e dei traffici internazionali».