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REGIO DECRETO 12 luglio 1923, n. 1491

Riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle Pensioni di guerra. (023U1491)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-7-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il Testo Unico delle Leggi sulle Pensioni Civili e Militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive disposizioni;
Vista la legge 23 giugno 1912 n. 667 che istituisce pensioni privilegiate di guerra per gli ufficiali e militari di truppa del R.
Esercito e della R. Marina, e viste le successive modificazioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'Interno, interim degli Affari Esteri e Commissario per l'Aeronautica, e del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri della Guerra e della Marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Agli Ufficiali e militari di truppa del R. Esercito, della R.
Marina, della R. Areonautica e della Milizia volontaria, per la sicurezza nazionale, ed agli individui appartenenti a Corpi o Servizi ausiliari, i quali abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermità, da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità di lavoro, ed alle loro famiglie, quando da tali ferite, lesioni o infermità sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra.

Le equiparazioni tra i gradi dei personali appartenenti a Corpi o Servizi ausiliari, e quelli del R. Esercito, sono determinate con decreti Reali, udito il Consiglio di Stato.

Non sono compresi fra le persone indicate nel primo comma i militari addetti quali operai in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati od assunti da enti pubblici o da privati, ancorché vi abbiano prestato servizio in qualità di comandati.