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REGIO DECRETO 7 giugno 1923, n. 1399

Denuncia delle convenzioni esistenti per il mantenimento degli Istituti Nautici. (023U1399)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-7-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge n. 1601 in data 3 dicembre 1922;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Marina, di concerto con quello delle Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le convenzioni stipulate fra lo Stato e gli Enti locali anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge Luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, convertito nella legge 11 giugno 1922, n. 886, e tutti gli altri atti, anche di carattere legislativo, relativi ai contributi da corrispondersi all'Erario per il mantenimento dei RR. Istituti Nautici, cessano di aver vigore col 30 settembre 1923.