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REGIO DECRETO 10 maggio 1923, n. 1380

Assimilazione agli effetti economici del personale delle Amministrazioni dell'agricoltura, delle foreste e delle miniere dei territori annessi, assunto in servizio sotto il cessato regime, a quello del Regno. (023U1380)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-7-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Al personale delle Amministrazioni dell'agricoltura, delle foreste e delle miniere dei territori annessi all'Italia con le leggi 26 novembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, numero 1778, in servizio al 1° luglio 1920 o riammessovi successivamente, in quanto lo stesso sia stato assunto sotto il cessato regime e non sia stato comunque allontanato dal servizio, sono estesi ai fini dell'assimilazione economica rispetto alle corrispondenti categorie del Regno:

a) il sistema del ruolo aperto in conformità delle annesse tabelle e delle norme contenute negli articoli seguenti;

b) le disposizioni concernenti le indennità di carica, di funzione e di rischio professionale per le categorie che ne sono provviste;

c) le disposizioni dell'art. 40 (comma 3°) del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, concernenti le abbreviazioni di periodo spettanti agli impiegati che in 35 anni complessivi di servizio non raggiungerebbero, con gli aumenti alle scadenze normali, il massimo stipendio fissato nelle unite tabelle per il quadro al quale sono assegnati;

d) il beneficio delle abbreviazioni di cui all'art. 5 dei R. decreto 7 giugno 1920, n. 739.

Oltre lo stipendio, qualunque ne sia la misura, spetta a tutti gli impiegati ed agenti l'indennità caroviveri di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ed al R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, fino a tanto che detta indennità sarà corrisposta al similare personale del Regno.

Spetta inoltre ai medesimi l'assegno mensile temporaneo preveduto dall'art. 14, comma 1° della legge 13 agosto 1921, n. 1080, con la decorrenza ivi fissata e fino a tutto il mese marzo 1922, salvo che tratti di impiegati od agenti i quali conservino, a termini dell'art. 22 del presente decreto, un assegno personale da assorbirsi, nel qual caso il compenso mensile sarà corrisposto soltanto per la parte eccedente il detto assegno personale.

Il conferimento dei nuovi stipendi dipendenti dall'assimilazione non ha per effetto la liquidazione delle eventuali differenze delle indennità di missione o competenze analoghe spettanti al personale, anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.