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REGIO DECRETO 3 maggio 1923, n. 1328

Facoltà all'Amministrazione dei lavori pubblici di prorogare per un altro triennio le concessioni dei servizi automobilistici. (023U1328)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 18-7-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il testo unico delle disposizioni di legge  per  le  ferrovie
concesse all'industria privata, le tramvie e gli automobili approvato
con Nostro Decreto 9 maggio 1912, n. 1447; 
 
  Visto il R. decreto 3 aprile 1921, n. 508  con  il  quale  fu  data
facolta' al Ministro dei lavori pubblici  di  prorogare  alle  stesse
condizioni per un periodo di tre anni le concessioni scadute di linee
automobilistiche sussidiate; 
 
  Visto il Regolamento per i veicoli a trazione meccanica senza guida
di rotaie limitatamente al titolo III, approvato dal  Nostro  Decreto
29 maggio 1909 n. 710; 
 
  Ritenuto che, perdurando tuttora  le  incertezze  del  mercato  sul
costo di esercizio delle linee suddette, e'  opportuno  prorogare  di
nuovo per un  altro  triennio  le  concessioni  stesse,  alle  stesse
condizioni di cui al citato Decreto; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori
pubblici, di concerto con  i  Ministri  Segretari  di  Stato  per  le
finanze e le poste; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Le  concessioni  di  linee  automobilistiche  sussidiate   di   cui
all'articolo 1 del decreto Reale 3 aprile 1921 n. 508,  potranno  dal
Ministro dei  Lavori  Pubblici  essere  prorogate  per  un  ulteriore
periodo di tre anni alle stesse condizioni di cui al detto Decreto. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 3 maggio 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                 Mussolini - Carnazza - De' Stefani - 
                                           Colonna Di Cesaro'.        
 
  Visto, il Guardasigilli: Oviglio.