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REGIO DECRETO 10 maggio 1923, n. 1224

Che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire la somma di L. 8.305.000 in mutui alle Cooperative edilizie fra il personale ferroviario. (023U1224)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 28-6-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei pieni poteri conferiti  al  Governo
con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Viste le leggi 5 ottobre 1920, n. 1432, 7 aprile 1921, n. 463, e 20
agosto 1921, 1177, concernenti la concessione  di  mutui  a  Societa'
cooperative tra il personale dell'Amministrazione ferroviaria per  la
costruzione di case economiche e popolari; 
 
  Vista la deliberazione 30 aprile 1923 del commissario straordinario
per le ferrovie dello Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori
pubblici, di concerto con quelli delle  finanze  e  dell'industria  e
commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'Amministrazione delle  ferrovie  dello  Stato  e'  autorizzata  a
mutuare la somma di L. 8.305.000 alle Societa'  cooperative  edilizie
fra il personale ferroviario, in aggiunta ai fondi gia'  concessi  ed
alle medesime condizioni. 
 
  La somma predetta sara'  prelevata  dall'importo  delle  competenze
trattenute dall'Amministrazione al personale scioperante nel  gennaio
1920 e rimarra' di proprieta' dell'Amministrazione medesima a  favore
della quale saranno devolute le relative quote d'ammortamento  ed  il
contributo degli interessi gia' stanziato nel bilancio del  Ministero
per l'industria e il commercio. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Rengo d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 10 maggio 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                    Mussolini - Carnazza - De Stefani 
                                      - Teofilo Rossi.                
 
  Visto, il guardasigilli: Oviglio.