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REGIO DECRETO 29 aprile 1923, n. 1218

Che approva due convenzioni per la concessione della costruzione delle ferrovie secondarie in Sicilia. (023U1218)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  28-6-1923 al: 27-8-1937
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto l'art. 2 della legge 21 luglio 1911, n. 848, col quale si autorizzava la concessione di ferrovie a sezione ridotta nell'interno della Sicilia per la complessiva lunghezza di km 800;
Visti il R. decreto-legge 13 aprile 1919, n. 667, che autorizzava a cura diretta dello Stato, la costruzione di brevi tronchi delle ferrovie di cui all'art. 2 della legge succitata, e l'altro del 2 ottobre 1919, n. 1838, per il completamento dell'intera costruzione delle dette ferrovie;
Visto il R. decreto 24 novembre 1921, n. 1696, che istituiva un ufficio speciale per la costruzione delle ferrovie secondarie in Sicilia e consentiva un'estensione per non oltre il 10% sull'intero sviluppo della rete previsto dalla legge succitata;
Considerata la maggiore convenienza che ora presenterebbe per lo Stato la concessione della costruzione delle ferrovie suddette all'industria privata e ritenuta l'urgenza di provvedervi;
Considerato altresì che può essere ritenuto opportuno di costruire alcune di dette ferrovie con sezione normale;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 21 marzo 1923 fra S. E. Gabriello Carnazza, Ministro dei lavori pubblici, e S.
E. Pietro Lissia, sottosegretario alle finanze, in rappresentanza di S. E. il Ministro delle finanze, e i rappresentanti della «Compagnia generale per lavori e servizi pubblici», nonché l'altra stipulata lo stesso giorno fra le suddette eccellenze e i signori avv. Giuseppe Romano di Tommaso e Nicolini Salvatore fu Giuseppe, per la concessione della costruzione delle ferrovie secondarie in Sicilia, da eseguirsi a scartamento ridotto, in dipendenza della legge 21 luglio 1911, n. 848, e sue successive modificazioni.