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REGIO DECRETO 10 maggio 1923, n. 1181

Che estende all'Amministrazione dei monopoli industriali talune disposizioni del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, per l'esecuzione delle opere pubbliche. (023U1181)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 23-6-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il R. decreto 3 ottobre 1873,  n.  1686,  sulle  perizie  per
opere e riparazioni di edifici fatte dall'Intendenza di finanza; 
 
  Visto il decreto Ministeriale  29  febbraio  1881,  che  affida  al
personale tecnico dell'Amministrazione dei monopoli industriali tutti
i lavori d'ordine tecnico relativi all'Amministrazione stessa; 
 
  Visto il R. decreto 8 febbraio 1923 n. 422, contenente  emendamenti
alle vigenti norme per la esecuzione di opere pubbliche; 
 
  Visto il regolamento per il servizio delle Manifatture  tabacchi  e
magazzini di deposito tabacchi  greggi  esteri  approvato  con  Regio
decreto n. 1461 in data 27 giugno 1912; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto coi Ministri dei lavori pubblici,  dell'interno,
della guerra, della marina e dell'industria e commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  E'  demandata  all'Amministrazione  dei  monopoli  industriali   la
facolta' di  provvedere  a  mezzo  del  suo  personale  tecnico  alla
compilazione dei progetti,  alla  direzione  e  collaudo  dei  lavori
inerenti  ai  fabbricati  in  uso  dell'Amministrazione  stessa,   in
conformita' di quanto e' stato disposto per la Direzione generale del
Catasto e dei servizi tecnici di finanza dal R.  decreto  8  febbraio
1923, n. 422, (articoli 3, 20, 29). 
 
  Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 10 maggio 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                            MUSSOLINI - THAON DI REVEL - DE STEFANI - 
                              DIAZ - CARNAZZA - TEOFILO ROSSI. 
 
  Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.