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REGIO DECRETO 26 aprile 1923, n. 1179

Che apporta modificazioni alle norme per la nomina degli impiegati dell'Amministrazione daziaria comunale di Venezia ad impiegati nell'Amministrazione governativa del dazio consumo. (023U1179)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-6-1923 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 16 marzo 1922, relativo alla nomina degli impiegati dell'Amministrazione daziaria comunale di Venezia ad impiegati nell'Amministrazione governativa del dazio consumo;

Considerato che in base all'art. 2 del Nostro decreto 2 febbraio 1922 agli impiegati che all'atto del passaggio nell'Amministrazione governativa avevano il grado di revisore o di ricevitore, e che furono assunti in tale Amministrazione con la qualifica di ispettore, venne attribuita una anzianità di grado minore in confronto di altri ispettori che all'atto dello stesso passaggio rivestivano i gradi inferiori di sotto capo d'ufficio o comandante di reparto indicati alla lettera c) dello stesso art. 2;

Ritenuta la necessità di modificare la disposizione di quest'articolo in modo che sia consentito ai suindicati ispettori che rivestirono in precedenza il grado di revisore o di ricevitore il medesimo trattamento fatto ai loro colleghi assunti direttamente dai sotto capi ufficio o comandanti di reparto inquantochè essi prima di essere revisori o ricevitori avevano pur rivestito il grado di sotto caposervizio equiparato od equiparabile a quelli di sotto capo ufficio e comandante di reparto;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla disposizione contenuta sotto la lettera c) dell'articolo 2 del Nostro decreto 2 febbraio 1922, n. 140, è sostituita la seguente:

«c) per il revisore, i ricevitori, i sottocapi d'ufficio, i comandanti di reparto ed il contabile, dalla nomina a sotto capi d'ufficio, a comandanti di reparto od a contabile, od al grado equiparato od equiparabile ad uno di quest'ultimi».

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.