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REGIO DECRETO 13 maggio 1923, n. 1139

Che stabilisce da quali prove di esami possono essere esonerati i giovani provenienti da classi dell'Accademia navale di Livorno per essere ammessi a classi del Liceo e dell'Istituto tecnico o conseguire la licenza da detti Istituti. (023U1139)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-6-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 27 del R. decreto 22 giugno 1913, n. 1217, che approva il regolamento per gli esami nelle scuole medie e normali, in applicazione della legge predetta e la tabella A annessa al decreto stesso;
Veduto il R. decreto 24 novembre 1921, n. 1966, che modifica la tabella A, di cui sopra, relativamente agli esami di integrazione per il passaggio dagli Istituti nautici a quelli tecnici o per conseguire la licenza dagli
Istituti tecnici e dai licei;
Veduto il R. decreto 6 luglio 1922, n. 1303, col quale sono apportate modificazioni all'ordinamento della Regia Accademia navale approvato con R. decreto 14 marzo 1915, n. 495;
Udita la Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri:

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica; Abbiamo decretato o decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

In aggiunta alla tabella A annessa al R. decreto 22 giugno 1913, n. 1217, e alla tabella A-bis annessa al R. decreto 24 giugno 1921, n. 1966, è approvata la tabella A-ter unita al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro segretario di Stato dell'istruzione pubblica, con la quale si stabilisce da quali prove di esami possono essere esonerati i giovani provenienti da classi dell'Accademia navale di Livorno per essere ammessi a classi del Liceo o dell'Istituto tecnico o conseguire la licenza da detti Istituti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia insorto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Gentile.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.