stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 3 maggio 1923, n. 1133

Che regola le norme per la istituzione e la concessione della titolarità degli uffici secondari postali, telegrafici e telefonici, con speciale riguardo per i funzionari dell'Amministrazione P. T. T. esonerati o dispensati, e per la nomina dei supplenti negli uffici medesimi. (023U1133)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  5-6-1923 al: 16-4-1925
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio o per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2100, e successive modificazioni;
Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli uffici secondari postali, telegrafici e telefonici di cui all'art. 3 del R. decreto 18 marzo 1923, n. 596, sono istituiti con decreto del Ministro delle poste e dei telegrafi pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e dei telegrafi; il decreto contiene l'indicazione dei servizi affidati all'ufficio, della retribuzione spettante al concessionario, della cauzione che egli è tenuto a prestare.