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REGIO DECRETO 3 maggio 1923, n. 1132

Che consente la nomina di un rappresentante supplente della Avvocatura erariale nella Commissione consultiva tecnico legale istituita presso il Ministero delle poste e dei telegrafi. (023U1132)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 19-6-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 71, che istituisce presso il
Ministero delle poste e  dei  telegrafi  una  Commissione  consultiva
tecnico-legale chiamata ad esprimere il proprio parere  sugli  affari
riflettenti l'Amministrazione medesima; 
 
  Visto il R. decreto 18 marzo  1923,  n.  764,  integrativo  del  R.
decreto anzidetto; 
 
  Ritenuta la necessita' di apportare altra aggiunta al primo decreto
su citato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste
ed i telegrafi, di concerto con quello delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  All'art. 2 del R. decreto 7 gennaio 1923, n.  71  sono  aggiunti  i
seguenti comma: 
 
    a) nei casi  di  assenza  del  presidente,  la  presidenza  della
Commissione verra' assunta dall'altro consigliere di Stato; 
 
    b)   quando   l'avvocato    erariale,    designato    annualmente
dall'avvocato  generale  erariale,  non  puo'  per  qualsiasi  motivo
intervenire  alle  sedute  della  Commissione,  l'avvocato   generale
erariale, a richiesta del presidente  della  Commissione  deleghera',
volta a volta, a sostituirlo  nelle  sedute  stesse,  altro  avvocato
erariale. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 3 maggio 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                         MUSSOLINI - COLONNA DI CESARO' - DE STEFANI. 
 
  Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.