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REGIO DECRETO 29 aprile 1923, n. 1085

Relativo all'assegnazione del personale al Provveditorato generale dello Stato. (023U1085)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 10-6-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dei poteri conferiti al Governo con la legge  3  dicembre
1922, n. 1601; 
 
  Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 94; 
 
  Visto il R. decreto 25 febbraio 1923, n. 539; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il personale assegnato al Provveditorato generale  dello  Stato  fa
parte dei ruoli del Ministero delle finanze ed e' cosi' costituito: 
 
                      Carriera amministrativa. 
 
   3 capi divisione. 
 
   6 capi sezione. 
 
   9 primi segretari. 
 
  12 segretari. 
 
                     Carriera tecnico speciale. 
 
   2 ispettori superiori. 
 
   6 ispettori capi. 
 
  10 ispettori. 
 
  18 sotto ispettori. 
 
                         Carriera d'ordine. 
 
  16 archivisti 
 
  20 applicati 
 
  -------------- 
 
          Nota. - La gestione di ciascuno dei magazzini centrali 
          di Roma, Firenze, Milano e Napoli sara' affidata ad 
          un ispettore o ad un sotto ispettore.