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REGIO DECRETO 6 maggio 1923, n. 1054

Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. (023U1054)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/09/1974)
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vigente al 11/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-6-1923
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferita al Nostro  Governo
con la legge 3 dicembre 1922, n. 1604; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro,  Segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato o decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Gli Istituti medi di istruzione sono di primo e di secondo grado. 
 
  Sono di primo grado: la scuola complementare, il ginnasio, il corso
inferiore dell'Istituto tecnico,  il  corso  inferiore  dell'Istituto
magistrale; sono di secondo  grado:  il  liceo,  il  corso  superiore
dell'Istituto tecnico, il corso superiore  dell'Istituto  magistrale,
il liceo scientifico, il liceo femminile.