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REGIO DECRETO 19 aprile 1923, n. 1032

che estende ai territori annessi al Regno la legge sulla istituzione della Corte dei conti e la legge col relativo regolamento, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale di Stato. (023U1032)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-7-1923
al: 15-12-2010
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                          VITTORIO EMANUELE 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le leggi 26 settembre 1920,  n.  1322  e  19  dicembre  1920,
n.1778; 
 
  Vista la legge 14 agosto 1862, n. 800,  per  la  istituzione  della
Corte dei conti; 
 
  Visto il testo unico di  legge  17  febbraio  1884,  n.  2016,  per
l'amministrazione del patrimonio e  la  contabilita'  generale  dello
Stato, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto  4  maggio
1885, n. 3074; 
 
  Viste le modificazioni approvate con le leggi 14  luglio  1887,  n.
4713 (serie 3ª); 11 luglio 1889, n. 6216 (serie 3ª); 4  giugno  1893,
n. 260; 11 luglio 1897, n. 256; 19 dicembre 1901, n.  511;  3  luglio
1902, n. 265; 12 maggio 1904, n. 178;  19  aprile  1906,  n.  126;  5
maggio 1907, n. 257; 7 luglio 1907, n. 429; 24 dicembre 1908, n. 783;
25 giugno 1909, n. 422; 25 giugno 1909, n. 372; 17  luglio  1910,  n.
511; 6 luglio 1912, n. 832 e 26 giugno  1913,  n.  740;  con  i  Regi
decreti 5 marzo 1891, n. 84; 26 agosto 1892, n. 462; 4 gennaio  1897,
n. 2; 17 aprile 1898, n. 130; 8 luglio 1904, n. 346; 7  maggio  1905,
n. 195; 25 aprile 1907, n. 275; 17 giugno 1909, n.454 e  8  settembre
1913, n. 1148, convertito nella legge 4 giugno 1914, n. 488; 
 
  con i decreti Luogotenenziali agosto 1915, n. 1271; 
 
  14 e 28 novembre 1915, nn. 1657, e 1672, convertiti nella legge  28
giugno 1917, n 1065, 23 marzo 1916, n. 390; 22 giugno 1916, n. 760; 6
luglio 1916, n. 809; 9 luglio 1916, n. 842; 27 agosto  1916,  n.1055;
11 febbraio 1917, n. 189; 21 gennaio 1919, n. 58, e 19  giugno  1919,
n. 1151; con i Nostri decreti 30  maggio  1920,  n.  751,  convertito
nella legge 7 aprile 1921, n. 379, e 9 dicembre 1920, n. 1798, e  con
altro disposizioni speciali; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla preposta del presidente del Consiglio dei Ministri segretario
di Stato per l'interno e ad interim per  gli  affari  esteri,  e  del
Ministro segretario di Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato o decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Ai territori annessi al Regno in virtu' delle  leggi  26  settembre
1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920,  n.  1778,  sono  estese,  con  le
varianti di cui agli articoli seguenti: 
 
  a) la legge 14 agosto 1862, n. 800, che istituisce la Corte 
     dei conti e relative modificazioni; 
 
  b) il testo unico di legge 17 febbraio 1884, n. 2016, 
     sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' 
     generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato 
     con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, con tutte le variazioni 
     portate da provvedimenti successivi.