stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 22 aprile 1923, n. 993

Che provvede per il finanziamento provvisorio dei servizi scolastici nelle nuove Provincie. (023U0993)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 1-6-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre  1920,  n.
1778; 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  segretario  di  Stato   per
l'istruzione pubblica, di concerto col Ministro segretario  di  Stato
per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  1922-23  le  somme   che
l'erario ha concesso e concedera' agli Enti  scolastici  territoriali
ed  istituzionali,  presentemente  obbligati  al  mantenimento  delle
scuole  popolari  e  civiche  delle  nuove  Provincie   annesse,   in
dipendenza dei miglioramenti economici contemplati nelle leggi o  nei
regolamenti del Regno, dei cui benefici  fruiscono  anche  i  maestri
delle nuove Provincie, s'intendono messe a  disposizione  degli  Enti
stessi a  titolo  di  anticipazione  per  la  parte  che  risulta  in
eccedenza all'onere  finanziario  spettante  allo  Stato  in  seguito
all'applicazione alle  nuove  Provincie  delle  norme  legislative  e
regolamentari vigenti nel Regno in materia di finanziamento di scuole
primarie e popolari. 
 
  Il rimborso sara' eseguito dai predetti Enti o dagli altri, che per
effetto della  unificazione  legislativa  subentreranno  negli  oneri
finanziari  dei  primi  pel  mantenimento  della  scuola  popolare  e
cittadina, con modalita' da stabilirsi  mediante  decreto  Reale,  su
proposta dei Ministri delle finanze e dell'istruzione pubblica, e  in
base a liquidazione da farsi  appena  avvenuta  l'applicazione  nelle
nuove provincie delle norme suddette  a  seconda  che  si  tratti  di
scuole amministrate o in gestione autonoma diretta. 
 
  Ordiniamo che presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia
inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 22 aprile 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                    MUSSOLINI - DE STEFANI - GENTILE. 
 
  Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.