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REGIO DECRETO 29 aprile 1923, n. 979

Concernente la nomina dei corpi censuari locali che debbono concorrere nelle operazioni di revisione del catasto austriaco. (023U0979)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-6-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, con la quale il Governo del Re è autorizzato a riordinare il sistema tributario;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17 che dispone la revisione generale degli estimi catastali;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Pei territori dotati dal catasto austriaco le attribuzioni demandate alle Commissioni censuarie comunali con gli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto 7 gennaio 1923, n.17, sono conferite invece alle Giunte comunali ed in mancanza all'organo che ne esercita transitoriamente le funzioni. Però, in ogni comune la facoltà di reclamare contro i risultati della revisione delle tariffe è estesa anche ai possessori di beni rustici che, mediante apposito certificato, da rilasciarsi in carta libera ed in esenzione da ogni diritto dalla competente Agenzia delle imposte, dimostrino di contribuire alla imposta terreni per non meno di un sesto dell'ammontare di essa per l'intero Comune.

I possessori suindicati inoltreranno i loro reclami per mezzo della Giunta comunale, alla quale dovranno presentarli entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dei risultati della revisione delle tariffe, insieme al certificato dell'Agenzia delle imposte che comprova il loro diritto a reclamare.