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REGIO DECRETO 5 aprile 1923, n. 903

Concernente la soppressione della riduzione di tasse postali per lettere semplici dirette a sottufficiali in servizio attivo. (023U0903)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-5-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge n. 1601 del 3 dicembre 1922;
Visto il testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto del 24 dicembre 1889, n 501;
Visto il regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto il R. decreto n 686 del 23 maggio 1915 che estende alle corrispondenze dirette agli ufficiali del R esercito e della R. marina e loro assimilati le facilitazioni di cui all'art. 21 del testo unico delle leggi postali;
Visto il R. decreto n. 1114 del 15 luglio 1920, che lascia in vigore per gli ufficiali dislocati in taluni territori le facilitazioni di cui al precedente decreto;
Visto il R. decreto n. 44 del 25 gennaio 1921, che apporta modificazioni allo tariffe postali;
Visto il R. decreto n. 1269 del 31 agosto 1921, relativo alla sistemazione delle nuove provincie;
Riconosciuta l'opportunità di sopprimere la riduzione di tassa stabilita dall'art. 21 del vigente testo unico delle leggi postali per le lettere semplici dirette a sottufficiali in servizio effettivo;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello della guerra e della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È soppressa la riduzione di tassa e di sopratassa stabilita dall'art. 21 del vigente testo unico delle leggi postali o dall'art. 1° del R. decreto-legge 25 gennaio 1921, n. 44 per le lettere semplici biglietti postali e cartoline postali dirette a sottufficiali in servizio effettivo. Tali lettere biglietti e cartoline sono quindi soggetti alle tasse e sopratasse normali.