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REGIO DECRETO 5 aprile 1923, n. 901

Che reca norme per l'applicazione del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, riguardante l'esonero dal servizio del personale dell'Amministrazione P. T. T. (023U0901)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-5-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922. n. 1601;
Veduto il R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, contenente le norme per l'esonero ed il trattamento di quiescenza del personale delle Amministrazioni dello Stato;
Veduto il R. decreto 4 marzo 1923, n. 650, col quale si è stabilito che l'esonero del personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi o dei telefoni si deve esplicare in corrispondenza al numero ed alle categorie dei posti soppressi;
Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi di concerto col presidente del Consiglio dei Ministri e del ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Agli effetti dell' applicazione dell'art. 2 del R. decreto 25 gennaio 1923 n. 87, in confronto del personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, effettuandosi sempre la dispensa in correlazione al numero ed alle categorie dei posti soppressi, giusta quanto dispone il R. decreto 4 marzo 1923, n. 650, gli impiegati ed agenti dei due ruoli distinti per i servizi postali e per quelli elettrici si considerano come facenti parte di un unico ruolo.

Pertanto la dispensa del servizio per i motivi e nei casi indicati nel successivo articolo 3 dello stesso R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, sarà indipendente anche dall'attuale appartenenza dei singoli impiegati ed agenti all'uno od all'altro dei ruoli anzidetti.