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REGIO DECRETO-LEGGE 25 marzo 1923, n. 880

Che conferisce speciali poteri in materia finanziaria al governatore della Tripolitania. (023U0880)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/05/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-5-1923 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Ritenuto che il completo successo delle operazioni militari in Tripolitania non può essere consolidato se non sia susseguito immediatamente da una vigile attiva azione di polizia e da tutta una serie di provvedimenti che affermino, anche nel campo amministrativo, la nostra sovranità e diano rapido efficace impulso a tutti i fattori di una seria valorizzazione di quella colonia;
Ritenuto che a raggiungere questo scopo è indispensabile munire il Governo della Tripolitania per determinati atti e per un certo periodo di tempo di poteri più ampi, i quali assicurino con una ragionevole libertà di azione, la rapidità, il coordinamento e l'adattamento alle contingenze locali dei provvedimenti da adottare e pongano a disposizione di esso i mezzi strettamente necessari;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il governatore della Tripolitania è autorizzato ad imporre i tributi diretti nel territorio di quella colonia ed è delegato ad emanare i relativi ordinamenti.