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REGIO DECRETO 25 marzo 1923, n. 875

Che stabilisce il trattamento economico degli assistenti delle Regie stazioni di prove agrarie e speciali, nonchè delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici, del Regio Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia e del Regio Istituto nazionale forestale di Firenze. (023U0875)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-5-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Gli stipendi degli assistenti delle RR. stazioni di prove agrarie e speciali di cui alla tabella D) del Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1580, sono determinati dall'annessa tabella A).