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REGIO DECRETO 18 marzo 1923, n. 738

Che modifica la tassazione per il trasporto sulle ferrovie dello Stato delle bottiglie di birra. (023U0738)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-4-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le condizioni e tariffe per  i  trasporti  delle  cose  sulle
ferrovie dello Stato, approvate col Regio decreto 12  novembre  1921,
n. 1585; 
 
  Visto l'art. 39 della legge 7 luglio 1907, n. 429,  modificata  col
Regio decreto 28 giugno 1912, n. 728; 
 
  Udito il  commissario  straordinario  per  l'Amministrazione  delle
ferrovie dello Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato  pei  lavori
pubblici, di concerto con quelli delle  finanze  e  dell'industria  e
commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il punto 3 della nota alla voce «vetro» (lavori non nominati) della
nomenclatura  e  classificazione  delle  cose  facente  parte   delle
condizioni e tariffe per i trasporti sulle ferrovie  dello  Stato  e'
annullato e sostituito dal seguente: 
 
  «3. Non si tien conto, nella classificazione, di piccoli  numeri  o
lettere che soglionsi stampare o incidere grossolanamente  sul  corpo
delle bottiglie, dei vasi, ecc., e dei turaccioli, delle  impressioni
a rilievo indicanti il nome e la marca della fabbrica sulle bottiglie
da birra, ne' delle pallottoline delle bottiglie per acque gazose».