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REGIO DECRETO 25 marzo 1923, n. 721

Che autorizza il Ministero delle finanze a decidere in merito alle istanze d'indennizzo presentate dagli spacciatori all'ingrosso dei generi di monopolio industriale ai sensi del R. D. 29 settembre 1921, n. 1398. (023U0721)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  28-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a decidere senz'altro sulle istanze d'indennizzo che, pur essendo state presentate dagli spacciatori all'ingrosso dei generi di monopolio industriale entro il termine fissato col R. decreto-legge 29 settembre 1921, n. 1398, non furono esaminate dall'apposita Commissione, inquantochè questa venne soppressa col R. decreto 28 gennaio 1923, n. 231.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.