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REGIO DECRETO 25 marzo 1923, n. 713

Che detta norme per la sistemazione del personale aggiunto dell'Amministrazione dei lavori pubblici. (023U0713)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/10/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-10-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, dì concerto con quello delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Agli impiegati dei ruoli transitori del personale aggiunto dell'Amministrazione dei lavori pubblici che abbiano prestato servizio in qualità di combattenti nella guerra 1915-918 ai sensi del capo IV del R decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, e che ottengano la nomina nei ruoli ordinari dell'Amministrazione stessa a termini del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 238, è applicabile il 1° comma dell'art. 6 del decreto medesimo in confronto ed in concorso anche di coloro che abbiano ottenuto la nomina nei ruoli stessi in base al decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, ed alla legge 5 ottobre 1920, n. 1431, e non siano stati assunti nel modo indicato nell' art. 2 del predetto D. L. 4 maggio 1919, n. 667.