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REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1923, n. 692

Relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura. (023U0692)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/1999)
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Testo in vigore dal: 11-8-1923
al: 30-6-1926
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  il
lavoro e la previdenza sociale, di concerto  con  il  presidente  del
Consiglio dei ministri, Ministro per l'interno  e  coi  Ministri  per
l'agricoltura, per l'industria ed il commercio e per la  giustizia  e
gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
                  Orario massimo normale di lavoro. 
 
  La durata massima normale della giornata di lavoro degli operai  ed
impiegati  nelle  aziende  industriali  o  commerciali  di  qualunque
natura, anche  se  abbiano  carattere  di  Istituti  di  insegnamento
professionale o di beneficenza, come pure negli  uffici,  nei  lavori
pubblici, negli ospedali ovunque e' prestato un  lavoro  salariato  o
stipendiato alle dipendenze o sotto il controllo diretto altrui,  non
potra' eccedere le otto ore al giorno o  le  48  ore  settimanali  di
lavoro effettivo. 
 
  Il presente decreto non si applica al personale addetto  ai  lavori
domestici, al  personale  direttivo  delle  aziende  ed  ai  commessi
viaggiatori. 
 
  Per i lavori eseguiti a bordo delle  navi,  per  gli  uffici  ed  i
servizi  pubblici,  anche  se  gestiti  da  assuntori   privati,   si
provvedera' con separate disposizioni.