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REGIO DECRETO 11 marzo 1923, n. 635

Che detta norme per i concorsi, le nomine e la conferma degli insegnanti elementari. (023U0635)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vedute le leggi 21 ottobre 1903, n. 431 (testo unico) sulla nomina e conferma degli insegnanti elementari e 4 giugno 1911, n. 487, riguardante provvedimenti per l'istruzione elementare e popolare;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il concorso per la nomina del personale insegnante è bandito dai Comuni che conservano l'Amministrazione delle scuole e dal R. provveditore agli studi per le scuole dipendenti dall'amministrazione scolastica regionale, non più tardi del mese di aprile, ed ha luogo per titoli ed esami scritti ed orali con scadenza al 31 maggio.

Gli esami consisteranno: 1° nello svolgimento scritto di un tema di pedagogia; 2° in un esame orale vertente sulle materie indicate dal regolamento il quale detterà anche le norma sulle operazioni del concorso.

Alla prova orale sono ammessi soltanto i candidati che nell'esame scritto abbiano ottenuto il voto richiesto dal regolamento. La valutazione dei titoli avrà luogo nei riguardi dei soli concorrenti che hanno superato la prova orale e in conformità delle norme stabilite dal regolamento, il quale determinerà anche la speciale valutazione a cui sarà soggetto il periodo di tempo trascorso dai maestri in servizio militare in reparti di combattimento.