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REGIO DECRETO 8 marzo 1923, n. 611

Che apporta modificazioni al R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1611, ed al R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, concernenti rispettivamente gli stipendi e le norme di carriera per gli impiegati civili delle Amministrazioni militari, e l'ordinamento del R. esercito. (023U0611)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1611, che approva le tabelle degli stipendi e le norme di carriera per gli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del R. esercito;
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'art. 62 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è modificato come appresso:

Il numero degli assistenti del genio militare è di
200.

Il grado di primo assistente è abolito; coloro che sono attualmente provvisti di tale grado, conservano il titolo.