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REGIO DECRETO 11 marzo 1923, n. 594

Che autorizza l'assunzione di personale avventizio presso il Ministero degli affari esteri. (023U0594)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-4-1923 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri ministro dell'interno e ad interim per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per far fronte ad urgenti e imprescindibili necessità di alcuni servizi dell'Amministrazione degli esteri, è autorizzata l'assunzione di personale avventizio, alla quale si farà luogo con decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze.

Con decreto del Ministro medesimo saranno apportate nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri le variazioni necessarie in dipendenza del presente decreto, le cui disposizioni saranno applicate a decorrere dal 1° gennaio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.