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REGIO DECRETO 11 marzo 1923, n. 588

Che autorizza maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1922-923 per provvedere a restituzioni e rimborsi. (023U0588)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-4-1923 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1922, n. 1026;

Visto l'articolo 14 della legge 22 maggio 1913, n. 459;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1922-923, è aumentato della somma per ognuno di essi indicata:

Capitolo n. 61. «Restituzioni e rimborsi (registro ed ipoteche)» .
. . L. 3.000.000;

Capitolo n. 147. «Restituzioni di imposte di fabbricazione sullo spirito ecc.» + lire 1.000.000.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.