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REGIO DECRETO-LEGGE 11 febbraio 1923, n. 432

Che reca modificazioni a quello 23 agosto 1917, n. 1450, ed alla legge 24 marzo 1921, n. 297, concernenti provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura. (023U0432)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-4-1923 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.
Veduto il decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, modificato con legge 24 marzo 1921, n. 297;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i ministri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto e per l'agricoltura; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Al decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, modificato con legge 24 marzo 1921, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

I. - Nell'art. 1, alle parole: «nove anni» e «settantacinque» sono sostituite rispettivamente le parole: «dodici anni» e «sessantacinque».

II. - All'art. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nel primo comma sono soppresse le parole: «ovvero la inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di dieci giorni».

b) Nel secondo comma alle parole: «dieci per cento» sono sostituite le parole: «quindici per cento».

c) Dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti due comma:

«Per le persone previste alle lettere a) e c) dell'art. 1 l'assicurazione comprende anche i casi di infortunio dai quali sia derivata la inabilità temporanea assoluta che importi la astensione dal lavoro per più di dieci giorni. La indennità sarà corrisposta dall'undecimo giorno pel periodo di tempo nel quale l'infortunato dovrà astenersi dal lavoro. Tuttavia, se per patto contrattuale di lavoro l'infortunato abbia diritto a percepire, per un determinato periodo di astensione dal lavoro, tutta la rimunerazione o parte di questa non inferiore a metà, non sarà dovuta, durante quel periodo, l'indennità per inabilità temporanea.

«La indennità per inabilità temporanea assoluta di cui al comma precedente sarà corrisposta oltre a quella eventualmente spettante per inabilità permanente. Le somme corrisposte al di là dei 90 giorni saranno considerate come provvisionali sulle indennità spettatiti pei casi di inabilità permanente».

d) Nel terzo comma sono soppresse le parole: «nei casi di tali infortuni».

e) Nel quinto comma sono soppresse le parole: «sentito il parere del Comitato tecnico di agricoltura e del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali».

f) Gli ultimi due comma sono soppressi.

III - Nel quarto comma dell'art. 5 sono soppresse le parole: «il Comitato tecnico di agricoltura e».

IV. - Al secondo comma dell'art. 6 è sostituito il seguente: «La Cassa nazionale infortuni e gli altri Istituti assicuratori, di cui al precedente articolo, provvederanno alla gestione separatamente per ogni compartimento di assicurazione».

V. - Al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 7 sono sostituiti i seguenti:

«I contributi sono determinati per ogni compartimento di assicurazione o per singole parti di ciascun compartimento in ragione della estensione dei terreni, della specie di coltivazione, della mano d'opera media necessaria, alla lavorazione ed anche del rischio di infortunio, oppure possono essere commisurati all'imposta erariale sui fondi rustici, secondo le norme che saranno determinate dal regolamento.

«Le tariffe dei contributi sono determinate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per l'agricoltura, sentito il parere di Commissioni costituite nei singoli compartimenti e sentito il Consiglio superiore della previdenza e delle assicurazioni o il suo Comitato permanente, con le norme che saranno determinate dal regolamento.

«Nelle tariffe dei contributi commisurati alla imposta erariale sui fondi rustici deve essere stabilito per ciascun compartimento di assicurazione il massimo dei contributi per ettaro.

«I ruoli per la riscossione dei contributi sono resi esecutivi dal Prefetto. I contributi di regola sono liquidati sui ruoli per la riscossione della imposta erariale sui fondi rustici».

VI. - Nel primo comma dell'art. 8 alle parole: «inteso uno speciale Comitato del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali» sono sostituite le parole «inteso il Comitato permanente della previdenza e delle assicurazioni».

VII. - All'art. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nel secondo comma alle parole «con le norme stabilite» sono sostituite le seguenti: «con le norme e nei termini stabiliti».

b) Al terzo, quarto e quinto comma sono sostituiti i seguenti:

«Possono essere istituiti più Comitati di liquidazione per lo stesso Compartimento di assicurazione quando questo comprenda più provincie o quando per speciali condizioni di luogo o per altre circostanze ne sia riconosciuta la necessità.

«I Comitati di liquidazione sono costituiti dai seguenti membri nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

«a) un presidente designato dall'Istituto assicuratore tra persone estranee all'Istituto medesimo;

«b) un rappresentante delle aziende ed un rappresentante dei lavoratori, designati, con le norme stabilite dal regolamento, il primo dalla organizzazioni padronali agrarie ed il secondo dalle organizzazioni operaie agricole.

«Per ciascuno dei membri predetti sarà nominato anche un supplente.

«Ove non esistano organizzazioni padronali ed operaie, ovvero queste, per giudizio del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, non rappresentino in modo sufficiente le due categorie agli effetti della designazione dei rappresentanti, la scelta di questi sarà fatta dal Ministro sentito il Comitato permanente del lavoro».

VIII - In fine al primo comma dell'art. 11 sono aggiunte le seguenti parole: «Agli effetti del citato art. 10 sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati e agli ascendenti le persone cui gli esposti sono regolarmente affidati».

IX. - Al primo comma dell'art. 12 è sostituito il seguente:

«Gli Istituti di patronato e di assistenza che si propongono di prestare ai fini della presente legge la loro opera ai lavoratori colpiti da infortunio sul lavoro o ai loro aventi causa, per poter operare debbono ottenere l'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. A tale effetto debbono presentare l'atto costitutivo, lo statuto e le norme e misure dei compensi per le loro prestazioni ovvero la dichiarazione di gratuità, le deliberazioni di adesione degli Enti promotori, dalle quali risulti che questi ne garentiscono il funzionamento almeno per un triennio e risulti la misura del contributo stabilito».

X.- All'art. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nella lettera a) del terzo comma sono soppresse le parole: «designato annualmente dal Primo Presidente della Corte d'appello».

b) Alla lettera c) del terzo comma è sostituita la seguente:

«c) un rappresentante delle persone soggette all'obbligo dell'assicurazione ed un rappresentante delle persone assicurate designati rispettivamente, con le norme stabilite dal regolamento, il primo dalle organizzazioni padronali agrarie e il secondo dalle organizzazioni operaie agricole. Ove si verifichino le condizioni previste nel terzultimo comma dell'articolo 10 la scelta sarà fatta dal primo Presidente della Corte di appello».

c) Al quarto comma sono sostituiti i seguenti:

«Per il Presidente e per ognuno dei commissari predetti «sarà pure scelto un supplente.

«Tanto i componenti effettivi, quanto i supplenti, sono nominati dal Primo Presidente della Corte di appello con le norme stabilite dal regolamento; durano in carica pel periodo di tempo che verrà stabilito dal regolamento stesso e possono essere riconfermati».

XI. - Al terzo e al quarto comma dell'art. 15 è sostituito il seguente:

«I componenti della Commissione indicati ai numeri 2 a 5 sono nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro di agricoltura. Per ognuno dei componenti della Commissione sarà nominato un supplente».

XII. - Al terzo comma dell'art. 16 è sostituito il seguente:

«Per il procedimento si osserveranno le disposizioni che saranno stabilite dal regolamento».

XIII. - Nel secondo comma dell'art. 17 dopo le parole: «atti di notorietà» sono aggiunte le seguenti: «di procura e di quietanza».

XIV. Nel primo comma dell'art. 18 alle parole: «Chiunque mediante» sono sostituite le parole: «Salvo i casi previsti nel secondo comma dell'art. 19, chiunque mediante».

XV. - All'art. 19 è sostituito il seguente:

«La spesa dell'assicurazione è interamente a carico del proprietario, dell'enfiteuta o dell'usufruttuario del terreno, salvo quanto è stabilito nel comma seguente.

«Per i terreni concessi in affitto, mezzadria o colonia parziaria:

«a) se il terreno è dato in affitto e l'affittuario non presti opera manuale abituale nella coltivazione del fondo, il canone di affitto è aumentato di diritto della spesa dell'assicurazione;

«b) se il terreno è dato in affitto e l'affittuario presti opera, manuale abituale nella coltivazione del fondo, il canone di affitto è aumentato di diritto di una quota corrispondente alla metà della spesa dell'assicurazione;

«c) se il terreno è dato a mezzadria o colonia parziaria, «è a carico del mezzadro o colono una quota della spesa di assicurazione proporzionale alla parte di reddito ad esso assegnato dal contratto di mezzadria o di colonia».

XVI. - Nell'art. 25 alle parole: «sentito il parere del Comitato tecnico di agricoltura e del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali» sono sostituite le seguenti: «sentito il Consiglio superiore del lavoro».

XVII. - La tabella delle indennità per infortuni sul lavoro allegata al decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, modificato con legge 24 marzo 1921, n. 297, è sostituita dalla seguente, ferme rimanendo le disposizioni che ad essa fanno seguito:

Tabella delle indennità per infortuni sul lavoro.

Parte di provvedimento in formato grafico

XVIII. - Nel decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, modificato con legge 24 marzo 1921, n. 297, alle espressioni: «Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro» e «Ministro per l'industria, commercio e lavoro» sono sostituite le altre: «Ministero per il lavoro e la previdenza sociale» e «Ministro per il lavoro e la previdenza sociale».