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REGIO DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1923, n. 431

Che reca provvedimenti e proroghe di termini per le ferrovie concesse all'industria privata (023U0431)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/04/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/1926)
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Testo in vigore dal: 11-4-1923
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D ITALIA 
 
  Visto il testo unico delle disposizioni di legge  per  le  ferrovie
concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli
automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 23 febbraio  1919,  n.  303,  e  i
Nostri decreti 8 luglio 1919, n. 1327, 23  gennaio  1921,  n.  56,  3
aprile 1921, n. 622, e 31 agosto 1921, n. 1222,  concernenti  aumenti
di sovvenzione ed altre  agevolazioni  a  favore  delle  ferrovie  in
regime  di  concessione  all'industria  privata   e   delle   tramvie
extraurbane; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per i  lavori
pubblici e le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Il limite massimo della sovvenzione chilometrica  governativa,  per
le  ferrovie  in  regime  di  concessione  alla  industria   privata,
stabilito in L. 15.000 per il primo gruppo di opere (sedo stradale  e
fabbricati)  e  in  L.  35.000  per  l'armamento,  completamento   ed
esercizio, e' portato, per  ciascuna  delle  quote  anzidette,  a  L.
25.000, salvo al Governo la facolta' di cui all'art. 2, primo  comma,
del  decreto-legge  31   agosto   1921,   n.   1222,   di   procedere
periodicamente alla revisione  del  limite  massimo  per  il  secondo
gruppo, in base alle reali condizioni del mercato. 
 
  Sulla quota di sovvenzione afferente uno dei due  gruppi  di  opere
potra' essere riversata, entro il limite di  capienza,  la  parte  di
annualita' relativa al costo  preventivato  per  l'altro  gruppo,  la
quale ecceda il limite massimo della rispettiva quota di sovvenzione. 
 
  Le due quote di sovvenzione potranno essere corrisposte durante  la
costruzione secondo il progresso  dei  lavori,  in  base  a  regolari
certificati di avanzamento, riservata sempre  una  parte  a  garanzia
dell'esercizio, parte che non potra' mai essere inferiore a un decimo
della sovvenzione complessiva e che avra' decorrenza  dalla  data  di
apertura della linea all'esercizio. 
 
  Su domanda degli interessati potra' essere consentito l'abbinamento
delle due quote di sovvenzione, ove si tratti di  linee  di  percorso
non superiore a dieci chilometri, la cui costruzione sia prevista per
un   periodo   non   superiore   a   diciotto   mesi,   salva   pero'
all'Amministrazione la facolta' di  procedere,  a  suo  insindacabile
giudizio, alla revisione dei prezzi durante la costruzione medesima e
di farne scontare la eventuale differenza sui futuri  certificati  di
avanzamento dei lavori.