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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 417

Che estende alle nuove Provincie il testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario. (023U0417)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  31-5-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con il R. decreto 9 aprile 1922, n. 932;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, è esteso il testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932, con le modalità di cui al presente decreto.