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REGIO DECRETO 4 febbraio 1923, n. 380

Concernente l'equiparazione fra le varie cariche e dignità degli ufficiali, ammiragli e generali della Regia marina e quelle degli ufficiali generali del Regio esercito. (023U0380)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-4-1923 al: 30-11-1923
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 12, riguardante l'ordinamento del Regio esercito;
Vista la legge 29 giugno 1913, n. 797, riguardante l'ordinamento dei Corpi militari della Regia marina;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina di concerto con quello della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




I vice ammiragli che abbiano carica di presidente del Consiglio superiore di marina, di Capo di stato Maggiore della marina, di Comandante in capo le forze navali armate, di Segretario generale per gli affari della marina militare hanno equiparazione, nelle precedenze fra le varie cariche e dignità, con i Generali designati nel comando di un'Armata in guerra.

I vice ammiragli comandanti in capo di Dipartimento marittimo, e Comandanti in capo di squadre navali; nonché i vice ammiragli, il tenente generale macchinista e il tenente generale del Genio navale quando più anziani dei precedenti indicati nel presente comma, hanno equiparazione con i Generali di corpo d'armata.

I vice ammiragli e i tenenti generali dei corpi militari della Regia marina non compresi nei due commi precedenti ed i contrammiragli comandanti militari marittimi hanno equiparazione con i Generali di divisione.

Eguale equiparazione hanno i contrammiragli e maggior generali dei corpi militari della Regia marina quando più anziani dei precedenti.

I contrammiragli e maggior generali dei corpi militari della Regia marina non compresi nel precedente comma hanno equiparazione con i generali di brigata.