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REGIO DECRETO 25 gennaio 1923, n. 377

Che estende ad alcuni territori delle provincie di Reggio Emilia e Modena soggetti a bonifica idraulica, le disposizioni delle leggi per il bonificamento dell'agro romano. (023U0377)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 2-5-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il  Testo  Unico  delle  leggi  sul  bonificamento  dell'Agro
Romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647; 
 
  Vista la legge 17 luglio 1910, n.  491,  concernente  provvedimenti
per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro Romano; 
 
  Visto il Regio decreto-legge 28 novembre 1919, numero 2405; 
 
  Visti gli articoli 25 e 26 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, che
reca provvedimenti contro la disoccupazione; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'agricoltura, di concerto coi Ministri dei  lavori  pubblici  e  del
lavoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Le disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29 e 30  del
Testo Unico 10 novembre 1905, n. 647, degli articoli 2, 3, 4, 5, 8  e
13 della legge 17 luglio 1910, n. 491, e quelle dell'articolo  2  del
Regio decreto 9 novembre 1919,  n.  2297,  sono  estese  ai  seguenti
territori delle provincie  di  Reggio  Emilia  e  Modena  soggetti  a
bonifica idraulica; 
 
  Parte del Comprensorio di bonifica in destra di  Parmigiana  Moglia
per una superficie di circa ettari 4600 limitata come in appresso: 
 
    a) nei Comuni di Guastalla, Reggiolo, Novellare e Fabbrico: 
 
  Cavo Fiuma, Ponte Delfina, Strada  Zucchiere,  Strada  di  Confine,
Riviera Spalletti, Cavo Alessandrina,  Comunale  Novellara-Guastalla,
Scolo Bacchiona, Roca, Argine della Ronca, Canale dei  Mulini,  Fosso
Mantovana, Carraia di Mezzo della Battistona Alta,  Argine  divisorio
della Battistona, Carraia Ponte Testa, Fosso  Nuovo,  Fosso  Sud  dei
Pianoni, Fosso Campagnola, Argine  sud  dei  Bacini,  Cavo  Barbanta,
Parmigiana Moglia (Canale dei Mulini), Cavo Fiuma; 
 
    b) Nei Comuni di Carpi, Rio Saliceto e Fabbrico: 
 
  Cantonazzo, Fossa  Raso,  Cavo  Bondione,  Strada  della  Bernolda,
Argine della Marrana, Cavo Rio, Trasversale dell'Albugato, Canale  di
Migliarina, Cantonazzo; 
 
    c) Nei Comuni di Carpi e Novi: 
 
  Colatore, Cavone, Ferrovia Modena Mantova, Strada  della  Bruciata,
Rosellina, Stradone dei Ladri, Carraia dell'Emilia, Canale di  Carpi,
Strada  della  Colomba,  Strada  dei  Cavi,  Lama  Pappacina,   Ponte
Tagliana, Provinciale Novi-Concordia, Ponte della  Dannata,  Colatore
Cavone; 
 
    d)Nei comuni di Carpi e Soliera: 
 
  Fossa Serraglio, Cavo Lama,  Diversivo  Gherardo,  Confine  con  il
Comune di Soliera, Cavo Gherardo, Fossa Serraglio. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 25 gennaio 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                              G. DE CAPITANI D'ARZAGO 
                                                            CAVAZZONI 
                                                            CARNAZZA. 
 
  Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.