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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 329

Col quale viene stabilito il trattamento economico dei professori delle RR. scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici, del R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia e del R. Istituto superiore nazionale di Firenze nonchè dei direttori e vice direttori delle RR. stazioni di prova agrarie e speciali. (023U0329)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 17-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Viste le leggi 6 giugno 1885, n. 3141, e 19 luglio 1909, n. 527; 
 
  Visto il R. decreto 25 agosto 1919, n. 1580; 
 
  Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1845; 
 
  Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  segretario  di  Stato   per
l'agricoltura, di concerto con quello delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Gli stipendi dei professori ordinari  e  straordinari  delle  Regie
scuole superiori di agricoltura  di  Milano  e  di  Portici,  del  R.
Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia e del R.  Istituto
superiore forestale  nazionale  di  Firenze  sono  determinati  dalla
annessa tabella A.