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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 326

Che reca le disposizioni relative al trattamento da farsi alle cartoline ed alle stampe non od insufficientemente affrancate. (023U0326)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  17-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto n. 1739 del 16 novembre 1921, contenente disposizioni relative al trattamento da farsi alle cartoline ed alle stampe non od insufficientemente affrancate;
Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 1 del R. decreto n. 1739 del 16 novembre 1921 è sostituito dal seguente:

«Le cartoline recanti la sola firma o le consuete frasi di convenevoli nel massimo di cinque parole; e le stampe non spedite in conto corrente, quando non sieno affrancate o sieno solo insufficientemente affrancate, non hanno corso da e per gli uffici del Regno e delle Colonie; le cartoline invece che contengono corrispondenza epistolare, anche se non francate o con francatura insufficiente, hanno corso, ma devono essere a cura degli uffici incluse in buste e tassate secondo le norme vigenti».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
COLONNA DI CESARÒ.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.