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REGIO DECRETO 18 gennaio 1923, n. 318

Riguardante una modificazione all'art. 10 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, relativamente all'aliquota di ufficiali delle categorie in congedo da assegnare ai R. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica. (023U0318)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.
Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83, che converte in legge il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, riguardante la sovranità del Regno d'Italia nella Tripolitania e nella Cirenaica;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il decreto 20 novembre 1912, n. 1205, riguardanti la istituzione del Ministero delle colonie;
Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, concernente la formazione ed il trattamento del R. corpo di truppe coloniali per la Tripolitania e Cirenaica;
Visto il Nostro decreto 17 gennaio 1921, n. 76, che modifica l'art. 10 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, nei riguardi del numero degli ufficiali delle categorie in congedo che possono entrare a far parte dell'organico del Regio Corpo di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica;
Considerata l'opportunità di aumentare, in relazione alle attuali condizioni dei quadri del R. esercito, l'aliquota dei posti ora devoluta ad ufficiali inferiori delle categorie in congedo nelle tabelle organiche di formazione del R. Corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica;
Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per la guerra e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'art. 10 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - Gli ufficiali del R. esercito possono essere trasferti nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e in quello della Cirenaica, tanto a domanda che di autorità.

Sarà data la preferenza agli ufficiali in servizio attivo permanente, celibi o vedovi senza prole, che abbiano presentata regolare domanda di trasferimento.

Gli ufficiali delle categorie in congedo che si trovino in servizio, o che vengano temporaneamente richiamati in servizio, purché abbiano la voluta idoneità fisica e professionale o, all'atto del loro trasferimento, non abbiano superato i 50 anni se ufficiali superiori, i 45 se capitani, i 35 se subalterni, possono essere trasferti a loro domanda, nel R. corpo di truppe coloniali fino alla concorrenza di 1/6 per gli ufficiali superiori, di 1/4 pei capitani, di 1/2 per gli ufficiali subalterni, in relazione ai posti complessivamente previsti negli organici di ciascuna arma o corpo.

Al Ministero della guerra, in accordo con quello delle colonie, intesi i governatori, provvederà alla proporzionale ripartizione, fra le armi ed i corpi degli ufficiali delle categorie in congedo di cui sopra.

Tutte le domande di trasferimento nei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra che deciderà insindacabilmente sul loro accoglimento.

Il trasferimento ha luogo dalla data d'imbarco per la Libia dal quale giorno e sino alla data in cui cesseranno di appartenere al R.
Corpo di truppe coloniali, gli ufficiali sono collocati a disposizione del Ministero delle colonie.

Al trasferimento nel R. Corpo di truppe coloniali ed alla cessazione di farne parte, provvede con sue determinazioni, da inserire nel Bollettino ufficiale, il Ministero della guerra su preposta di quello delle colonie.

I Governatori, in casi assolutamente eccezionali, hanno facoltà di rimpatriare gli ufficiali dandone sollecita comunicazione ai Ministeri delle colonie e della guerra.