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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 299

Relativo alle funzioni di membri della magistratura della Corte dei conti addetti al Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra. (023U0299)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-3-1923 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I membri della magistratura della Corte dei conti, addetti al Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, compresi quelli componenti il Comitato di cui al R. decreto 14 maggio 1922, n. 670, possono, compatibilmente con le esigenze del loro ufficio, esercitare presso la Corte stessa le funzioni inerenti al loro grado quando il presidente della Corte lo ritenga necessario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.