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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 291

Che approva la Convenzione per il riscatto della concessione della costruzione della ferrovia principale a trazione a vapore ed a sezione normale da Asti a Chivasso stipulata il 14 settembre 1922. (023U0291)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 28-3-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D'ITALIA. 
 
  Visto il R. D. 20 maggio 1909, n. 290, con il quale venne approvata
la Convenzione 1°  maggio  stesso  anno,  per  la  concessione  della
costruzione della ferrovia  principale  a  trazione  a  vapore  ed  a
sezione normale da Asti a Chivasso; 
 
  Visto l'atto 30 novembre 1912  con  il  quale  l'ingegnere  Jacques
Sutter, concessionario della detta ferrovia ha ceduto alla  «Societe'
Civile des Obligataires Serie A) de  la  Societe'  Franco  Suisse  de
Chemins de fer et de Travaux  Publics»  la  sovvenzione  chilometrica
governativa accordata con la convenzione di cui sopra; 
 
  Visto l'atto 7 aprile 1914 con il quale il  medesimo  ing.  Jacques
Sutter ha ceduto alla Societe' Civile des Obligataires Serie B) de la
Societe' Franco Suisse de Chemins de fer et de Travaux Publics, tutti
i diritti e crediti ad esso spettanti a titolo  di  compartecipazione
ai prodotti della ferrovia  in  parola,  come  anche  il  diritto  di
domandare, nei casi  previsti  dalla  legge  e  dalla  su  richiamata
convenzione, il  riscatto  della  concessione  e  di  concordarne  ed
accettarne le condizioni; 
 
  Viste le istanze 13 maggio  e  15  giugno  1921,  con  le  quali  i
rappresentanti della Societe' Civile des Obligataires Serie B) de  la
Societe' Franco Suisse de Chemins de fer et de Travaux Publics, hanno
richiesto l'anticipato  riscatto  della  concessione  della  ferrovia
Asti-Chivasso; 
 
  Considerato che la detta ferrovia e' stata aperta all'esercizio  il
20 ottobre 1912; 
 
  Visto  l'art.  41  (penultimo  capoverso)  del  Testo  Unico  delle
disposizioni di leggi per le ferrovie concesse all'industria  privata
approvato con R. D. 9 maggio 1912, n. 1447; 
 
  Considerato che, agli effetti del  suddetto  art.  41  il  prodotto
della ferrovia Asti-Chivasso non ha raggiunto in media, dall'apertura
della medesima all'esercizio, il  prodotto  iniziale  lordo  previsto
nell'atto di concessione; 
 
  Ritenuta la opportunita' di acconsentire alla richiesta di cui alle
due su citate istanze 13 maggio e 15 giugno 1921; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i  Lavori
Pubblici e per le Finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  E' approvata la Convenzione per il riscatto della concessione della
costruzione della ferrovia  principale  a  trazione  a  vapore  ed  a
sezione normale da Asti a Chivasso, stipulata il  14  settembre  1922
fra i Ministeri dei Lavori Pubblici e del  Tesoro  in  rappresentanza
dello Stato e les Societes Civiles des Obligataires Serie A e B de la
Societe' Franco Suisse de Chemins de fer et de Travaux Publics ed  il
signor ing. Jacques Sutter.