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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 286

Con cui si pubblica nelle Nuove Provincie per il testo unico della legge elettorale politica, approvato con Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1495, modificato dalle leggi 5 aprile 1920, n. 395 e 26 settembre 1920, n. 1362. (023U0286)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  28-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
Visto l'articolo 130 del Testo Unico della legge elettorale politica, approvato con Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1495;
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Nei territori annessi al Regno in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, è pubblicato, con le modificazioni e con le norme di carattere transitorio contenute nei seguenti articoli, il testo unico della legge elettorale politica, approvato con Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1495, modificato dalle leggi 5 aprile 1920, n. 395 e 26 settembre 1920, n. 1362.