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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 274

Relativo alla esenzione dalle tasse postali limitatamente al carteggio relativo alla lotteria a favore dell'Associazione nazionale Madri e Vedove dei caduti. (023U0274)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 8-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 12 novembre 1921, n. 1668; 
 
  Visto il R decreto n. 1825, del 16 novembre 1921; 
 
  Visto, il R. decreto n. 424, del 26 marzo 1922; 
 
  Ritenuto che  la  Lotteria  nazionale  a  favore  dell'Associazione
nazionale Madri e vedove dei caduti fu concessa  con  R.  decreto  12
novembre 1921, n. 1668, il quale accordava all'Impresa ogni esenzione
da tasse, anteriormente cioe' al R. decreto 16 novembre 1921,  numero
1825, che disciplina la materia della estensione da tasse postali; 
 
  Considerato l'opera altamente benefica dell'Associazione  nazionale
Madri e Vedove dei Caduti; 
 
  Inteso il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste
e telegrafi, di concerto con quello delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  In eccezione al disposto dell'art. 4 del R. decreto n. 1825, del 16
novembre 1921, modificato dall'art. 2 del R. decreto n. 424,  del  26
marzo 1922, e con effetto dalla data di  pubblicazione  del  presente
decreto   nella   Gazzetta   ufficiale   del   Regno,   e'   concessa
all'Associazione nazionale «Madri e Vedove dei Caduti»  la  esenzione
dalle  tasse  postali,  limitatamente  al  carteggio  relativo   alla
lotteria nazionale a favore  dell'Associazione  stessa,  o  scambiato
reciprocamente fra la  sede  centrale  della  detta  Associazione  in
Milano e le sedi e sottosezioni in tutto  il  Regno,  i  prefetti,  i
sottoprefetti ed i sindaci. 
 
  Ordiniamo che il presento decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 8 febbraio 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                          MUSSOLINI - COLONNA DI CESARO - DE STEFANI. 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.