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REGIO DECRETO 18 gennaio 1923, n. 261

Che estende alle nuove Provincie le disposizioni del R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546, che stabilisce una tassa per l'ammissione ai concorsi alle cattedre di scuole dipendenti dal Ministero dell'istruzione. (023U0261)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  17-3-1923 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per Volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduto il R. D. L. 31 agosto 1921, n. 1269;

Veduto il R. D. L. 16 novembre 1922, n. 1546;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con i ministri per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni del R. D. L. 16 novembre 1922, numero 1546, ad eccezione del secondo comma dell'articolo 1 «Concorsi a posti di maestri elementari nei ruoli delle Amministrazioni provinciali», e con l'aggiunta «e delle scuole di tirocinio annesse agli Istituti magistrali» al comma terzo dello stesso articolo, sono estese alle nuove Provincie del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE STEFANI - GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.