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REGIO DECRETO 25 gennaio 1923, n. 180

Concernente l'ordinamento del R. esercito - Scuole militari del Regno. (023U0180)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-2-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d' Italia

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le scuole militari dei Regno sono le seguenti;

a) 2 collegi militari;

b) 11 scuole allievi ufficiali di complemento e sottufficiali;

c) 1 accademia militare di fanteria e cavalleria;

d) 1 accademia militare di artiglieria e genio;

e) 1 scuola di applicazione di cavalleria;

f) 1 scuola centrale di fanteria;

g) 1 scuola centrale di artiglieria;

h) 1 scuola centrale del genio;

i) 1 scuola di guerra;

l) 1 scuola centrale di educazione fisica;

m) 1 scuola di sanità militare.

Alle scuole centrali di fanteria, di artiglieria e del genio è preposto un comando delle scuole centrali.