stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 7 gennaio 1923, n. 166

Che estende alle nuove Provincie le disposizioni di legge sugli esplosivi, vigenti nel Regno. (023U0166)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  19-3-1923 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ministro dell'interno, di concerto col Ministro della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati ed avranno esecuzione, con le modifiche di cui agli articoli seguenti:

1° gli articoli 21, 22 e 23 del testo unico della legge sulla
pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3ª);

2° gli articoli 24 a 33 del regolamento alla predetta legge
approvato con R. decreto 8 novembre 1889, n. 6157 (serie 3ª),
con le modifiche apportatevi con R. decreto
2 marzo 1893, n. 140;

3° il regolamento approvato con R. decreto 21 gennaio 1906, n. 74, in sostituzione del capo 2° del regolamento 3 agosto 1894,
n. 389, per l'esecuzione della legge 19 luglio 1894, n. 314,
sui reati commessi con materie esplodenti; le aggiunte e
le varianti successivamente apportate agli allegati al detto
regolamento con decreto Ministeriale 16 febbraio 1909 a sensi
degli articoli 4 e 21 (3° comma) dello stesso;

4° il regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle
industrie che trattano od applicano materie esplodenti,
approvato con R. decreto 18 giugno 1899, n. 232;

5° il testo unico della legge per la tassa sulle polveri piriche
e sugli esplodenti approvato con R. decreto 2 marzo 1902, n. 56,
con le modifiche di cui agli articoli 2 e 3 (2° comma) del
decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1064, ed
al R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1592 (allegato H);

6° il regolamento approvato con R. decreto 9 marzo 1902, n. 85,
per l'esecuzione del testo unico della legge per la tassa
sulle polveri piriche e sugli altri esplodenti.