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REGIO DECRETO 21 gennaio 1923, n. 160

Che estende ai servizi postali, telegrafici e telefonici delle nuove Provincie le leggi e le norme regolamentari nel Regno che disciplinano l'ordinamento interno degli organi direttivi e degli uffici esecutivi dell'Amministrazione postale e telegrafica. (023U0160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 9-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           Per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920,  n.
1778; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269; 
 
  Veduto il R. decreto 29 dicembre 1921, n. 2119; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste
od i telegrafi; 
 
  Abbiamo decretato o decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Sono estese ai servizi  postali,  telegrafici  e  telefonici  delle
nuove Provincie le leggi e le norme regolamentari vigenti nel  Regno,
che disciplinano l'ordinamento interno degli organi direttivi e degli
uffici esecutivi dell'Amministrazione postale e  telegrafica  e  sono
abrogate di conseguenza le leggi e le norme preesistenti, tuttora  in
vigore in dette Provincie.