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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 114

Che estende ai territori annessi al Regno le disposizioni legislative e regolamentari sul Lotto pubblico. (023U0114)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 21-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre  1920,  n.
1778; 
 
  Visti i decreti 27 dicembre 1919, n. 4747, e 19 febbraio  1920,  n.
562-79, del Commissario generale civile per la Venezia Giulia; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri, sulla proposta del Nostro Ministro
segretario di Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Ai  territori  annessi  al  Regno  in  dipendenza  delle  leggi  26
settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920,  n.  1778,  sono  estese
tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti  nel  Regno
sul Lotto pubblico, qui di seguito elencate: 
 
      a) R. decreto 10 gennaio 1895, n. 5; 
 
      b) Legge 22 luglio 1906, n. 623; 
 
      c) R. decreto 23 dicembre 1906, n. 665; 
 
      d) R. decreto 30 maggio 1907, n. 394; 
 
      e) R. decreto 19 marzo 1908, n. 152; 
 
      f) Legge 2 luglio 1908, n. 464; 
 
      g) R. decreto 11 maggio 1911, n. 512; 
 
      h) Decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, numero 1313; 
 
      i) Decreto Luogotenenziale 18 novembre 1918, n. 1721; 
 
      l) Decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, numero 244; 
 
      m) Decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, numero 976; 
 
      n) Decreto-legge 19 giugno 1919, n. 1180; 
 
      o) R. decreto 23 ottobre 1919, n. 2085; 
 
      p) R. decreto 7 aprile 1921, n. 555; 
 
      q) Legge 7 aprile 1921, n. 569; 
 
      r) R. decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520; 
 
      s) R. decreto 12 novembre 1921, n. 1638.