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REGIO DECRETO 7 gennaio 1923, n. 110

Che autorizza una 19a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923. (023U0110)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 17-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione  e
sulla contabilita' generale dello Stato, approvato con R. decreto  17
febbraio 1884, n. 2016; 
 
  Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in
L. 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per l'esercizio  finanziario  1922-923  in  conseguenza  delle
prelevazioni gia' autorizzate in L. 14.309.500, rimane disponibile la
somma di L. 5.690.500; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze e ad interim per il tesoro; 
 
  Abbiamo decretato o decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al  capitolo
n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per  l'esercizio  finanziario  1922-1923  e'  autorizzata   una   19ª
prelevazione nella somma di lire un milione  duecentotrentacinquemila
(L. 1,235,000) da  assegnarsi  ripartitamente  ai  seguenti  capitoli
degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio
finanziario medesimo: 
 
  Ministero degli affari esteri: 
 
  Cap. n. 23. Missioni politiche e commerciali, 
  incarichi speciali, contributi ad istituzioni, 
  commissioni ed uffici di carattere 
  internazionale, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . .     15.000 -- 
 
  Cap. n. 29. Spese eventuali all'estero . . . . . . .    130.000 -- 
 
  Ministero dell'interno: 
 
  Cap. n. 33. Indennita' di residenza e di alloggio 
  ai prefetti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     90.000 -- 
 
  Cap. n. 97. Soprassoldo, trasporto ed altre spese 
  per le truppe comandate in servizio speciale 
  di pubblica sicurezza, ecc.  . . . . . . . . . . . .  1.000.000 -- 
 
                                                    ---------------- 
                                                        1.235.000 -- 
                                                    ---------------- 
 
  Questo  decreto  sara'  presentato  al  Parlamento   per   la   sua
convalidazione. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 7 gennaio 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                              MUSSOLINI - DE STEFANI. 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO