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REGIO DECRETO 18 gennaio 1923, n. 49

Che riduce i dazi doganali relativi ai prodotti e derivati della macinazione del frumento e dei cereali minori. (023U0049)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-1-1923 al: 29-6-1923
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.
In forza dei poteri conferiti al Governo dal Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'industria e il commercio, e per l'agricoltura;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Fino al 30 giugno 1923, i dazi di confine per i seguenti prodotti sono ridotti alle misure rispettivamente qui appresso indicate:


Num. e lettera
della
tariffa generale

70 a farina di frumento per quintale lire oro 1,55
70 c farina di segala per quintale lire oro 1,35
ex 70 d farina di avena per quintale lire oro 1,35
ex 70 f farina di granturco (esclusa la farina di gran- turco bianco) per quintale lire oro 1,35
7l semolino per quintale lire oro 3,50
72 paste di frumento per quintale lire oro 4
73 pane e biscotto d mare per quint. lire oro 5,50
925 crusca per quintale lire oro 0,60.