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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 47

Che estende alle nuove Provincie talune disposizioni del regolamento per gli archivi di Stato 2 ottobre 1911, n.1163 con le modificazioni successive. (023U0047)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 8-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, numero 1322,  e
3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778; 
 
  Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1353; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Nei territori annessi al Regno in virtu' delle leggi  26  settembre
1920 n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicate  le  norme
sancite dal titolo I (dall'art. 1 all'art. 11), titolo II  (dall'art.
44 all'art. 57), titolo III del Regolamento per gli Archivi di  Stato
approvato con R decreto 2 ottobre 1911, n.1163, con le  modificazioni
successive, approvate coi Regi decreti 26 ottobre 1916, n. 1687 e  n.
1688, e dalla legge 31 marzo 1921, num. 378.