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REGIO DECRETO 4 gennaio 1923, n. 16

Concernente l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari. (023U0016)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-2-1923 al: 21-7-1958
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce pieni poteri al Governo del Re;
Vista la legge 24 agosto 1877, n. 4021, testo unico;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta dal Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, interim pel tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il reddito agrario ricavato del proprietario che coltiva i suoi fondi in economia è assoggettato alla imposta di ricchezza mobile, come reddito di categoria B, con decorrenza dal 1° gennaio 1923.
Questo reddito è costituito dalla differenza tra il valore del prodotto del fondo ed il valore locativo corrente dello stesso aumentato delle spose e perdite ammesse in detrazione per la classe dei redditi industriali in quanto abbiano inerenza con la produzione del reddito medesimo.

Il reddito agrario del proprietario che coltiva i suoi fondi col sistema della colonia parziaria è pure assoggettato ad imposta di ricchezza mobile con la stessa decorrenza, quale reddito di categoria B, ed è costituito dalla differenza tra la quota parte del prodotto spettante al proprietario ed il valore locativo corrente dell'intero fondo aumentato delle spese e perdite inerenti alla produzione del reddito agrario, le quali facciano carico al proprietario.

La parte del prodotto del fondo che spetta al colono, depurata dalle spese e perdite che fanno carico a lui, è assoggettata ad imposta di ricchezza mobile quale reddito di categoria B.